In tema di erogazione di ossigeno, la Direzione Generale Welfare della Lombardia ha ritenuto necessario fornire precisazioni per grantire la corretta dispensazione di un medicinale “salva vita”, erogato spesso in caso di situazioni urgenti a livello domiciliare.
La DGW richiama le seguenti normative, che si applicano anche in casus specie:
- articolo 6 del DPR 371/98 e in particolare:
- comma 2: “qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio sanitario nazionale”;
- comma 3: “nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica”;
- comma 4: “ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione”;
- articolo 10 del nuovo ACN e in particolare:
- comma 12: “qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio Sanitario Nazionale”;
- comma 14: “nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica”
- comma 15: “ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 12 e 14 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione”.
Tutto ciò premesso, la DGW precisa che, qualora la farmacia sia sprovvista della/e confezione/i (bombola/e) con i litri di ossigeno prescritto sulla ricetta (RUR o dematerializzata), al fine di garantire l’erogazione del quantitativo di ossigeno prescritto, la farmacia può erogare, anche variando - laddove indicati - il confezionamento, l’azienda produttrice, o il numero di contenitori prescritti annotando sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.
In tali casi la farmacia dovrà comunicare questa variazione all’ATS.
Si ricorda anche che la quota di partecipazione alla spesa (ticket) per la prescrizione di ossigeno è pari a:
- €. 2,00 per ricetta in assenza di esenzione per patologia o invalidità parziale;
- €. 1,00 per ricetta, in presenza di esenzione per patologia o invalidità parziale;
- €. 0,00 per ricetta, in presenza di esenzione per reddito e patologia.