Strumenti di accessibilità
  • Scala contenuto 100%
  • Dimensione font 100%
  • Interlinea 100%
  • Spaziatura lettere 100%

In tema di restituzione dei buoni acquisto per farmaci stupefacenti non evasi, si informa che la Federazione degli Ordini ha richiesto al Ministero della Salute un ulteriore chiarimento per verificare la correttezza della procedura operativa seguita dalle farmacie in merito all’annotazione sul Registro entrata-uscita, di cui all’art. 60 del D.P.R. 309/1990, delle movimentazioni di sostanze e medicinali stupefacenti.

La richiesta nasce dal fatto che, nella prassi corrente, le farmacie registrano esclusivamente le movimentazioni effettive di sostanze e medicinali stupefacenti, conservando in un archivio documentale dedicato la documentazione giustificativa dei buoni acquisto – cartacei e digitali – emessi e non evasi (per mancata fornitura, indisponibilità, furto o smarrimento), senza riportarli nel Registro.

Con nota del 10 ottobre 2025, il Ministero della Salute ha precisato che:

  • l’annotazione sul Registro deve essere effettuata entro 48 ore dalla dispensazione, includendo anche il numero progressivo del buono acquisto emesso, come previsto dal D.M. 18 dicembre 2006.
  • Il farmacista può adottare una procedura interna di archiviazione che garantisca la corretta numerazione e tracciabilità dei buoni.

Per consultare la nota del Ministero della Salute clicca qui